[A] Le modifiche all’art. 257 del R.D. 635/1940 introdotte dal richiamato DPR 153/08, prevedendo l’obbligo di predisposizione, da parte delle imprese di vigilanza, di un progetto tecnico dei servizi da sottoporre all’Autorità amministrativa, confermano la necessità di contemperare i principi a tutela della libera concorrenza, con le esigenze di sicurezza pubblica che connotano il servizio in parola. [B] L'attività di vigilanza privata non è una normale attività imprenditoriale
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